Conformità Ivass


COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

 

 

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore:

 

DATI DELL’INTERMEDIARIO:

Nome e Cognome: MASSIMO FERRARO

Sezione Rui: B

Numero Rui: B000150526

Data Iscrizione: 02.03.2017

 

ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

 

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

1.       prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker

- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);

- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)

b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.

c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione

d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.

e) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i

quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.

f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

 

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi [1]

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

 

 

Allegato 3 - INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

 

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

 

SEZIONE I

Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.

 

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

 

Nome e Cognome: Massimo Ferraro

Sezione Rui: B

Numero Rui: B000150526

Data Iscrizione: 2.03.2017

 

Indirizzo: Via Angelo Camillo De Meis 13

CAP: 80147

Provincia: Napoli

Città: Napoli

 

Email: info@tsbroker.it

PEC:   tsbrokerspa@legalmail.it

 

In Qualità di responsabile attività intermediazione assicurativa

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2. ATTIVITA’ SVOLTA PER CONTO DI:

 

Denominazione sociale: TS Broker s.p.a.

Sezione Rui Ivass: B

Numero RUI: B000584161

Data iscrizione: 12.10.2017

 

Sede legale ed operativa:

Via Angelo Camillo De Meis 13

80147 Napoli

 

E-mail: info@tsbroker.it 

PEC:   tsbrokerspa@legalmail.it

Sito internet: www.tsbroker.it 

 

3. I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

 

SEZIONE II

Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo

 

a. Il broker informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e il broker informa che i seguenti elenchi sono anche disponibili per la consultazione sul sito internet www.tsbroker.it.

 

1. L’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale.

2. L’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018.

 

b. il broker informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto 1).

 

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

 

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker TS Broker s.p.a. non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’Impresa di assicurazione Tua Assicurazioni s.p.a.

 

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker (in caso contrario indicare i nominativi delle imprese).

 

SEZIONE IV

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

 

Il broker TS Broker s.p.a. informa:

a) che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;

b) che il contraente l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:

 

TS Broker s.p.a.

Via Angelo Camillo De Meis 13

80147   Napoli

E-mail: info@tsbroker.it 

PEC: tsbrokerspa@legalmail.it

Responsabile : Massimo Ferraro

 

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivi.

 

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;

 

- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

 

TS Broker s.p.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 4 - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

 

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

 

DATI DELL’INTERMEDIARIO:

Nome e Cognome: MASSIMO FERRARO

Sezione Rui: B

Numero Rui: B000150526

Data Iscrizione: 2.03.2017

 

 

SEZIONE I.

 Informazioni sul modello di distribuzione

 

1.      L’attività del broker TS Broker s.p.a. viene svolta su incarico del cliente

 

1.      Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale)

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012

Sezione di appartenenza

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente)

                                  

SEZIONE II

Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

 

Con riguardo al contratto proposto TS Broker s.p.a. dichiara che propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

 

SEZIONE III

Informazioni relative alle remunerazioni

 

Il compenso relativo all’attività svolta da TS Broker s.p.a. per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da: altra tipologia di compenso.

 

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all’intermediario dall’impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione all’intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

 

SEZIONE IV

INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI PREMI

                                                                                             

a. Con riferimento al pagamento dei premi TS Broker s.p.a. dichiara che:

 

1. I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.

 

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 

- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario, espressamente in tale qualità;

- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 

 

 

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio (tipologia di garanzia [ramo 10 – rca, ramo-infortuni, ramo-assistenza, ramo- Cvt) è collocato come segue:

· con l’Impresa Tua Assicurazioni s.p.a. CON AUTORIZZAZIONE EX ART. 118 CAP

broker wholesale o grossista con ratifica impresa - con autorizzazione ex art. 118 CAP (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente).

 

 

 

[1] Inserire tale opzione solo nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale sia svolta mediante tecniche di comunicazione a distanza

[2] I grandi broker dovranno indicare la funzione aziendale competente alla trattazione dei reclami con i relativi recapiti.

Per grande broker si intende: il mediatore o il broker che abbia l’amministratore delegato e/o il direttore generale iscritti nella medesima sezione ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lettera a), del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, e un numero di dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del registro uguale o superiore a dieci;

 

[3] Qualora tale indicazione sia esplicitata nella lettera di incarico ovvero nella raccomandazione personalizzata, è possibile rinviare la descrizione delle attività di consulenza a quanto contenuto in tali documenti 

[4] Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo (è necessario indicare la natura di TUTTE le remunerazioni percepite nell’intermediazione dai vari soggetti).

[5] Nel caso di incarico scritto ove sia definito l’importo o il metodo di calcolo dell’onorario, è possibile fare espresso riferimento all’incarico senza indicazione dell’importo.

 

 

 

Revisione 25.01.2024 

 

 

 

 

 

 

 


TS Broker s.p.a.

Via Angelo Camillo De Meis 13

80147 Napoli

 

tel       +39 081 19018345

email   info@tsbroker.it

pec      tsbrokerspa@legalmail.it

C.F. \ P.IVA e n° iscrizione al Registro delle Imprese 01265510329

n° Repertorio Economico Amministrativo (REA) NA-1061107

Capitale sociale € 2.400.000,00 

 

Broker assicurativo soggetto al controllo dell'IVASS

https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/

 Iscrizione al R.U.I. sezione B n° B000584161 del 12.10.2017

 

 

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