Denuncia e risarcimento

Rapidità, precisione e accuratezza nella stesura della denuncia del sinistro sono requisiti essenziali per accelerare i tempi di liquidazione del danno in caso di incidente. Accertatevi pertanto di aver inserito correttamente tutti i dati indicati nella sezione Sul luogo dell’incidente e affrettatevi a far pervenire la denuncia, debitamente compilata, alla vostra compagnia assicurativa: per legge, infatti, l’Assicurato coinvolto nel sinistro deve avvisare la propria Compagnia entro 3 giorni lavorativi da quello in cui si è verificato l’incidente. 

 

Per quanto riguarda il risarcimento la procedura da seguire cambia a seconda che si tratti di un caso di risarcimento diretto o risarcimento ordinario. Dal febbraio 2007, infatti, tutte le compagnie assicurative con sede legale in Italia hanno aderito alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) che consente all'automobilista di ottenere il risarcimento del danno subito direttamente dalla propria compagnia assicurativa, senza doversi rivolgere alla compagnia della controparte. L'adesione alla CARD rimane invece a discrezione delle Compagnie estere autorizzate ad operare in Italia in libera prestazione di servizio o in regime di libertà di stabilimento. Nella sezione Documenti utili è possibile scaricare un elenco delle compagnie estere operanti in Italia che hanno aderito alla CARD.

 

 

Risarcimento diretto

 

L’Assicurato che rimane coinvolto in un incidente di cui non è responsabile o è responsabile solo in parte richiederà il rimborso direttamente alla propria Compagnia e non a quella della Controparte che ha causato il sinistro. 

 

È possibile fare ricorso alla procedura di risarcimento diretto solo nei seguenti casi:

  • l’incidente dev'essere scaturito da un urto diretto tra due veicoli a motore (automobile, motociclo o ciclomotore) recanti entrambi targa italiana (i ciclomotori devono essere pertanto muniti della cosiddetta “targa nuova”, ovvero essere stati immatricolati dopo il 2006). La procedura di risarcimento diretto si può applicare anche negli incidenti stradali che coinvolgono più di due veicoli, a condizione che i conducenti degli ulteriori mezzi coinvolti non abbiano una responsabilità nell'incidente;
  • entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano;
  • entrambi i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati per la RC Auto con Compagnie autorizzate a operare in Italia e aderenti alla CARD;   
  • eventuali danni fisici riportati dal conducente devono essere di lieve entità, ovvero non superare il 9% di invalidità permanente. L’indennizzo diretto viene invece applicato qualora terzi trasportati riportino lesioni gravi (anche superiori al 9%).

Non è possibile ricorrere alla procedura di risarcimento diretto se:

  • il sinistro è avvenuto fuori dall’Italia, dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato del Vaticano;
  • nel sinistro sono coinvolti più di due veicoli responsabili;
  • uno dei veicoli coinvolti ha targa estera;
  • vengono riportate lesioni fisiche superiori al 9% di invalidità permanente. 

La richiesta di risarcimento deve essere fatta pervenire, unitamente alla denuncia e al modulo blu (Constatazione amichevole di incidente), alla propria Compagnia (anche attraverso il proprio Broker) via lettera raccomandata a. r., via fax o via posta elettronica. 

 

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, completa in ogni sua parte, la Compagnia è tenuta a presentare l’offerta di indennizzo secondo la seguente tempistica:

  • entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, per i danni al veicolo e alle cose (questo limite viene ridotto a 30 giorni nel caso in cui entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole);
  • entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, per i danni alle persone.

Se l’Assicurato accetta la proposta di risarcimento, questo deve essere effettuato entro 15 giorni. La Compagnia assicurativa, qualora la richiesta di risarcimento pervenuta non fosse completa, è tenuta a richiedere le dovute integrazioni entro 30 giorni. Nel caso di rifiuto di indennizzo, la Compagnia deve inviare entro 30 giorni via raccomandata con ricevuta di ritorno le ragioni dell’avvenuta esclusione.

 

 

Risarcimento ordinario

 

Per i casi di sinistro che non rientrano nella procedura di risarcimento diretto si applica la procedura di risarcimento ordinario. In questo caso la richiesta di risarcimento danni deve essere presentata alla Compagnia della Controparte responsabile dell’incidente. 

 

Una volta ricevuta la richiesta, la Compagnia deve formulare un’offerta al danneggiato oppure specificare i motivi per i quali si rifiuta di farlo. Dal momento del ricevimento della richiesta di risarcimento, la Compagnia è tenuta a osservare le seguenti scadenze: 

  • 30 giorni, se il modulo di constatazione amichevole è firmato da entrambi i conducenti e viene richiesto un risarcimento soltanto per danni alle cose;
  • 60 giorni, se il modulo di constatazione amichevole non è a doppia firma;
  • 90 giorni, se viene richiesto un risarcimento anche per danni alle persone. 

 

TS Broker è a vostra disposizione per fornire ulteriori chiarimenti sulle procedure da seguire in caso di sinistro.

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